Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 77 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 77-bis. - Per l'attuazione del proprio programma il Governo può chiedere l'approvazione senza emendamenti di norme legislative, anche di principio, alle Camere.
      La mancata approvazione non comporta obbligo di dimissioni.

 

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      I regolamenti parlamentari stabiliscono i tempi e le modalità di approvazione dei provvedimenti essenziali alla realizzazione del programma di Governo».